(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 21 del 25 maggio 2005) IL PRESIDENTE Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 settembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 12 settembre 2003, n. 212, con il quale e' stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2003, lo stato di emergenza nel territorio della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, gravemente colpito da emergenza alluvionale il giorno 29 agosto 2003; Vista l'ordinanza 11 settembre 2003, n. 3309, con la quale il Presidente del Consiglio dei Ministri ha conferito all'assessore alla protezione civile della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia l'incarico di Commissario delegato per il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi calamitosi che hanno colpito la Val Canale ed il Canal del Ferro il giorno 29 agosto 2003; Considerato che, ai sensi dell'Art. 1, comma 2 della citata ordinanza, il commissario delegato, previa individuazione dei comuni danneggiati dagli eventi calamitosi del 29 agosto 2003, provvede, anche avvalendosi, in qualita' di soggetti attuatori, dei sindaci dei predetti comuni, all'accertamento dei danni nonche' all'adozione di tutte le necessarie ed urgenti iniziative, anche in deroga alla vigente normativa nazionale e regionale, volte a rimuovere le situazioni di pericolo e ad assicurare la indispensabile assistenza alle popolazioni colpite dai predetti eventi alluvionali; Vista l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 febbraio 2004, n. 3339, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 5 marzo 2004, n. 54 recante «Ulteriori disposizioni di protezione civile dirette a fronteggiare i danni conseguenti ai gravi eventi alluvionali verificatisi il giorno 29 agosto 2003 nel territorio della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia» ed in particolare l'Art. 3, comma 1, lettera e) dell'Ordinanza medesima; Visto il decreto dell'Assessore regionale alla protezione civile-Commissario delegato 6 maggio 2004, n. 107/CD, con il quale sono state approvate le modalita' attuative per la concessione di contributi a favore dei soggetti danneggiati nei comuni della Val Canale e nel Canal del Ferro; Vista l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 2004, n. 3354, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile» ed in particolare l'Art. 5 che integra e parzialmente modifica l'Ordinanza 3339/2004; Visto il decreto dell'Assessore regionale alla protezione civile-Commissario delegato 28 maggio 2004, n. 158/CD, con il quale e' stata approvata la modifica dell'Art. 11 del citato decreto 107/CD/2004 secondo le novellate disposizioni dell'Art. 5, comma 4 dell'Ordinanza n. 3354/2004, dal momento che l'originaria formulazione dell'Art. 11 non dava attuazione alle nuove intervenute disposizioni; Vista la legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia (legge finanziaria 2005)» ed in particolare l'Art. 4, commi 1, 2, 3, 4 e 5, che autorizza l'Amministrazione regionale a intervenire finanziariamente a favore dei privati che abbiano ceduto a terzi, a titolo oneroso, beni mobili registrati, di cui erano proprietari alla data degli eventi alluvionali del 29 agosto 2003 e che siano stati danneggiati in conseguenza degli eventi stessi; Precisato che, ai sensi dell'Art. 4, comma 2 della citata legge regionale n. 1/2005, il contributo e' concesso ai soggetti anche non residenti nei comuni colpiti dall'evento alluvionale di cui trattasi che abbiano presentato domanda di contributo per i beni stessi ai sensi del decreto dell'Assessore alla protezione civile-Commissario delegato 6 maggio 2004, n. 107/CD; Precisato altresi' che il contributo in argomento e' concesso nella misura massima del 90% del danno a fronte del riacquisto di un bene mobile registrato e comunque per un importo non superiore a 15.000,00 euro; Sottolineato che l'Art. 4; comma 4 della citata legge regionale n. 1/2005 stabilisce di dare attuazione alle disposizioni in argomento mediante apposito Regolamento, con il quale vengono fissate le modalita' procedurali e le percentuali di contribuzione; Ravvisata pertanto la necessita' di provvedere all'approvazione del «Regolamento di esecuzione. dell'Art. 4 della legge regionale 2 febbraio2005, n. 1 in materia di interventi urgenti a favore di privati danneggiati dagli eventi alluvionali del 29 agosto 2003», al fine di dare attuazione alla norma in argomento; Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7; Visto l'Art. 42 dello Statuto regionale di autonomia; Su conforme deliberazione della giunta regionale 24 marzo 2005, n. 599; Decreta: E' approvato il «Regolamento di esecuzione dell'Art. 4, comma 4 della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 in materia di interventi urgenti a favore di privati danneggiati dagli eventi alluvionali del 29 agosto 2003», nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, 29 aprile 2005