(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
    della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 21 del 25 maggio 2005)

                            IL PRESIDENTE

    Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri 5
settembre  2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana 12 settembre 2003, n. 212, con il quale e' stato dichiarato,
fino  al 31 dicembre 2003, lo stato di emergenza nel territorio della
Regione   autonoma   Friuli-Venezia  Giulia,  gravemente  colpito  da
emergenza alluvionale il giorno 29 agosto 2003;
    Vista  l'ordinanza  11 settembre  2003,  n. 3309, con la quale il
Presidente del Consiglio dei Ministri ha conferito all'assessore alla
protezione   civile  della  Regione  autonoma  Friuli-Venezia  Giulia
l'incarico  di Commissario delegato per il superamento dell'emergenza
derivante  dagli eventi calamitosi che hanno colpito la Val Canale ed
il Canal del Ferro il giorno 29 agosto 2003;
    Considerato  che,  ai  sensi  dell'Art.  1,  comma 2 della citata
ordinanza,  il commissario delegato, previa individuazione dei comuni
danneggiati  dagli  eventi  calamitosi  del 29 agosto 2003, provvede,
anche avvalendosi, in qualita' di soggetti attuatori, dei sindaci dei
predetti  comuni,  all'accertamento dei danni nonche' all'adozione di
tutte  le  necessarie  ed  urgenti  iniziative,  anche in deroga alla
vigente  normativa  nazionale  e  regionale,  volte  a  rimuovere  le
situazioni  di  pericolo e ad assicurare la indispensabile assistenza
alle popolazioni colpite dai predetti eventi alluvionali;
    Vista  l'Ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
20 febbraio  2004, n. 3339, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica   italiana   5 marzo   2004,   n.  54  recante  «Ulteriori
disposizioni  di  protezione  civile  dirette  a fronteggiare i danni
conseguenti  ai  gravi  eventi  alluvionali  verificatisi  il  giorno
29 agosto  2003  nel territorio della Regione autonoma Friuli-Venezia
Giulia»   ed   in   particolare   l'Art.   3,   comma 1,   lettera e)
dell'Ordinanza medesima;
    Visto   il   decreto  dell'Assessore  regionale  alla  protezione
civile-Commissario  delegato  6 maggio  2004, n. 107/CD, con il quale
sono  state  approvate  le  modalita' attuative per la concessione di
contributi  a  favore  dei  soggetti danneggiati nei comuni della Val
Canale e nel Canal del Ferro;
    Vista  l'Ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
7 maggio  2004,  n. 3354, recante «Disposizioni urgenti di protezione
civile»  ed  in  particolare  l'Art.  5  che  integra  e parzialmente
modifica l'Ordinanza 3339/2004;
    Visto   il   decreto  dell'Assessore  regionale  alla  protezione
civile-Commissario  delegato  28 maggio 2004, n. 158/CD, con il quale
e'  stata  approvata  la  modifica  dell'Art.  11  del citato decreto
107/CD/2004  secondo  le  novellate disposizioni dell'Art. 5, comma 4
dell'Ordinanza   n.   3354/2004,   dal   momento   che   l'originaria
formulazione  dell'Art. 11 non dava attuazione alle nuove intervenute
disposizioni;
    Vista   la   legge   regionale  2 febbraio  2005,  n.  1  recante
«Disposizioni  per  la  formazione del bilancio pluriennale e annuale
della  Regione  autonoma  Friuli-Venezia  Giulia  (legge  finanziaria
2005)»  ed  in  particolare  l'Art.  4,  commi 1,  2,  3,  4 e 5, che
autorizza  l'Amministrazione regionale a intervenire finanziariamente
a  favore  dei  privati che abbiano ceduto a terzi, a titolo oneroso,
beni  mobili  registrati,  di  cui  erano proprietari alla data degli
eventi  alluvionali  del 29 agosto 2003 e che siano stati danneggiati
in conseguenza degli eventi stessi;
    Precisato  che,  ai sensi dell'Art. 4, comma 2 della citata legge
regionale  n. 1/2005, il contributo e' concesso ai soggetti anche non
residenti  nei comuni colpiti dall'evento alluvionale di cui trattasi
che  abbiano  presentato  domanda  di contributo per i beni stessi ai
sensi  del  decreto dell'Assessore alla protezione civile-Commissario
delegato 6 maggio 2004, n. 107/CD;
    Precisato  altresi'  che  il  contributo in argomento e' concesso
nella  misura massima del 90% del danno a fronte del riacquisto di un
bene  mobile  registrato  e  comunque  per un importo non superiore a
15.000,00 euro;
    Sottolineato  che  l'Art. 4; comma 4 della citata legge regionale
n.   1/2005  stabilisce  di  dare  attuazione  alle  disposizioni  in
argomento mediante apposito Regolamento, con il quale vengono fissate
le modalita' procedurali e le percentuali di contribuzione;
    Ravvisata  pertanto  la necessita' di provvedere all'approvazione
del  «Regolamento  di  esecuzione.  dell'Art. 4 della legge regionale
2 febbraio2005,  n.  1  in  materia di interventi urgenti a favore di
privati  danneggiati dagli eventi alluvionali del 29 agosto 2003», al
fine di dare attuazione alla norma in argomento;
    Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;
    Visto l'Art. 42 dello Statuto regionale di autonomia;
    Su  conforme  deliberazione della giunta regionale 24 marzo 2005,
n. 599;
                              Decreta:
    E'  approvato  il «Regolamento di esecuzione dell'Art. 4, comma 4
della  legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 in materia di interventi
urgenti  a favore di privati danneggiati dagli eventi alluvionali del
29 agosto  2003», nel testo allegato che costituisce parte integrante
e sostanziale del presente decreto.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come Regolamento della Regione.
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
      Trieste, 29 aprile 2005